Codice di Regolamentazione Cessione Titoli

CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, il Ministero per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l’AIA, l’AIC e l’AIAC per il “Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione” del 4 agosto 2017;
visto l’art. 12 del Regolamento di Giustizia Sportiva
è adottato il presente “Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate

Art. 1
Definizione

L’ “istituto del gradimento” (di seguito: grandimento) rappresenta la facoltà  della società sportiva AC Trento di non vedere il titolo di accesso, ovvero sospenderne l’efficacia, temporaneamente o a tempo indeterminato.
Il gradimento si applica non solo per condotte verificatesi successivamente all’acquisto titolo di accesso, ma anche per quei comportamenti tenuti prima di tale momento.

Art. 2
Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini delle valutazione di cui all’articolo 1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo in cui si sono tenute.
È evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dall’AC Trento, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali.
A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport e al pubblico senso del pudore, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni, le Forze dell’Ordine, la Società Sportiva, il personale di servizio e la società civile.
Sono altresì punite tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva, danni materiali, anche legati alla diffusione non autorizzata di immagini o dati, immateriali o all’immagine della società stessa.

Art. 3
Condizioni

L’applicazione dell’istituto del gradimento ed il conseguente provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.
È comunque ammessa la cessione del titolo a terzi, ove questi abbia i requisiti per usufruirne e la cessione non sia vietata per gli eventi in questione.
Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l’agevolazione non riguardi la partecipazione all’evento per il quale è disposto il divieto; in tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all’ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo permetta, altrimenti il benefit si perde.
Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un’altra condotta rilevante, si potrà dar corso ad un’eventuale ulteriore inibizione, che si somma alla precedente, senza possibilità di assorbimento.
Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso l’impianto sportivo utilizzato dall’AC Trento, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art. 4
Pubblicità

Il presente codice è pubblicato sul sito web dell’AC Trento, nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie e i varchi d’accesso degli impianti e dei centri sportivi ricollegabili all’AC Trento.

Art. 5
Fonti

La Società Sportiva AC Trento può ravvisare i comportamenti attraverso:
–    le segnalazioni provenienti dal servizio di stewarding o dal Dipartimento Supporter Liaison Officer o altro personale della società sportiva;
–    le immagini dell’impianto di videosorveglianza;
–    le immagini diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
–    le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati

Art. 6
Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione i seguenti elementi:
1) il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un’evidente premeditazione e/o spinta emozionale;
2) la tipologia del bene giuridico aggredito;
3) il comportamento pregresso che sostanzi in una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
4) il comportamento successivo che sostanzi un    ravvedimento operoso ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall’illecito in danno all’AC Trento, ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e il sincero ravvedimento e pentimento da parte dell’interessato;
5) il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe.
I fatti commessi all’interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d’uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura.

Art. 7
Durata dei provvedimenti

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati all’articolo 6.
La durata può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero indeterminato di stagioni.

Art. 8
Procedure

La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per la cessione del titolo di accesso – se la condotta è successiva all’emanazione del titolo – ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l’ausilio delle Forze di Polizia.
Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare, a mezzo raccomandata o PEC, alla Società le proprie giustificazioni per una valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.
Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.
In caso di silenzio, lo stesso è da intendersi quale rigetto dell’istanza.

Art. 9
Minori

È possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno d’età.

Art. 9
Rapporti con altri procedimenti

L’applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali provvedimenti penali o civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.
L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.

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