Regolamento d’Uso Stadio “Briamasco”

REGOLAMENTO D’USO 

(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito con modificazioni dalla Legge 88/2003)

Ai sensi del presente regolamento per Società Sportiva e Club si intende la società A.C. Trento 1921 S.r.l., per impianto sportivo si intende lo stadio Briamasco comprese tutte le aree di pertinenza e l’area riservata esterna, mentre per evento si intende ogni manifestazione organizzata da A.C. Trento, che ha luogo nello stadio Briamasco. 

Norme comportamentali.

L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente Regolamento d’uso; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore.
L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
In particolare, lo spettatore è tenuto a seguire le seguenti norme comportamentali:
• Il titolo di accesso allo stadio è nominativo e personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvi i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club;
• per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
• è vietato accedere allo Stadio se soggetti a diffida per atti di violenza sportiva;
• il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dallo stadio;
• il titolo di accesso dà diritto ad assistere all’evento; chi intende uscire dallo stadio prima del termine dell’incontro non potrà farvi rientro;
• lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso, si impegna a non occupare posti differenti, seppure non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l’evento;
• lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi e tale controllo può essere esteso alle borse portare al seguito ed all’abbigliamento personale, ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.

Divieti.
All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna È VIETATO:
• esternare qualsiasi forma di discriminazione raziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
• sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
• arrampicarsi sulle strutture dell’impianto;
• danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture o servizi dell’impianto;
• introdurre o detenere armi da fuoco o strumenti atti ad offendere come coltelli, forbici, taglierini;
• introdurre, detenere o lanciare materiale pirotecnico, razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o gas visibile;
• introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
• introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°C, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere autorevole del Questore;
• introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;
• introdurre ed utilizzare tamburi e mezzi di diffusione sonora, se non espressamente autorizzati; • introdurre animali, con l’eccezione di cani guida per non vedenti;
• introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni e privi di punta;
• introdurre videocamere e macchine fotografiche di tipo reflex;
• introdurre ed utilizzare veicoli a pilotaggio remoto (droni) di qualsiasi dimensione;
• esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
• introdurre o vendere all’interno dell’impianto sportivo le bevande contenute in lattine bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
• introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
• organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
• accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Reati penali.
Si rammenta che costituisce anche reato il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi raziali, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso delle competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.

Disposizioni in materia di striscioni, bandiere, tamburi e strumenti di diffusione sonora.
Possono essere introdotti nell’impianto unicamente striscioni, bandiere e qualsiasi altro materiale ad esso connesso che non abbia una spiccata capacità offensiva unicamente se autorizzati; l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esposizione di striscioni o coreografie (che potrà anche essere stagionale) dovrà essere inoltrata alla Società Sportiva almeno 7 giorni prima della gara utilizzando il modulo presente nel sito internet della società e seguendo le istruzioni ivi riportate.
Il materiale autorizzato dovrà essere introdotto nello stadio almeno un’ora prima dell’apertura dei cancelli specificando il varco di accesso; non sarà consentito l’ingresso di materiale, ancorché autorizzato, dopo l’apertura al pubblico dei cancelli.
Gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificatamente assegnato dalla società.
L’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione e l’allontanamento dall’impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché revocata l’autorizzazione all’esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza.
Al termine del deflusso il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove prescritto anche attraverso il sistema di comunicazione sonora dello stadio, ripresentato integralmente presso il varco indicato.
Per l’introduzione di tamburi e megafoni è necessario presentare alla Società Sportiva, almeno 7 giorni prima della gara, richiesta di autorizzazione contenente le generalità complete del richiedente. Il nulla osta potrà essere concesso dal GOS a condizione che il numero sia proporzionato alla grandezza del settore e i tamburi siano ad una sola battuta.

Videosorveglianza.
Si segnala che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 6 giugno 2005.
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il titolare del trattamento è la Società Sportiva.

Disposizioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19.
Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19 gli spettatori sono obbligati a rispettare le seguenti disposizioni.
Devono essere vietati assembramenti in ogni fase, sia in accesso, che all’interno dell’impianto sportivo, che in fase di deflusso, mantenendo sempre una distanza di almeno un metro dalle altre persone.
Lo spettatore deve occupare unicamente il posto assegnato e deve rispettare il distanziamento previsto.
Lo spettatore è tenuto ad indossare la mascherina di protezione secondo le modalità previste dalle normative in vigore nel momento dell’Evento.
Lo spettatore è tenuto ad esibire, in fase di accesso, la propria certificazione verde COVID-19 (Green Pass) al personale incaricato della verifica e a sottoporsi al controllo della temperatura corporea: se la stessa risulta superiore a 37,5°C non sarà consentito l’accesso allo stadio, così come non sarà consentito l’accesso in caso di rifiuto di sottoporsi al controllo della temperatura o in caso di Green Pass mancante, scaduto o che comunque non risulti valido in fase di verifica del personale.
L’accesso è vietato in presenza di sintomi influenzali o altri sintomi riconducibili al COVID-19.
Lo spettatore è tenuto ad informare immediatamente il personale di sicurezza in presenza di sintomi influenzali o comunque riconducibili al COVID-19 che si manifestassero nel corso della sua permanenza all’interno dello stadio.

Consenso ai cookie con Real Cookie Banner